Articolo 11 sul prezzo fisso dei libri, legge n. 62 del 07/03/2001
LEGGE 7 MARZO
2001 N. 62 RECANTE “NUOVE NORME SULL’EDITORIA E SUI PRODOTTI EDITORIALI E
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1981 N. 416” PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
N. 67 DEL 21 MARZO 2001, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DECRETO-LEGGE N. 99
DEL 5 APRILE 2001, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 80 DEL 5 APRILE 2001
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 198 DEL 9 MAGGIO 2001 PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 122 DEL 28 MAGGIO 2001. PROROGATA E MODIFICATA CON DLL 192/02 FINO
AL 31 DICEMBRE 2002, POI CON LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 284, FINO AL 30
SETTEMBRE 2003, ULTERIORMENTE PROROGATA CON DECRETO LEGGE N. 271 DEL 2 OTTOBRE
2003 FINO AL 31 DICEMBRE 2004 ED ENTRATA DEFINITIVAMENTE IN VIGORE IL 1° GENNAIO
2005.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al
consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita
la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al
15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2
non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per
bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito
ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi
artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni
eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico;
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.
4. I libri
possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l’80 e il
100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale,
nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca,
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali
siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo
complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del
comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli
volumi che le compongono.
6. (soppresso)
7. La vendita di
libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del
presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune
vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo.
9. Il Ministro
per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, nonchè la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla
ulteriore individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando
l’elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali
consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. |